Comunicazione n°231 del 06/06/2025
➢ Al personale Docente
➢ Albo Pretorio / Sito Web / A.T.
Oggetto: ULTERIORE Informativa di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 104/2022.
In relazione al contratto individuale di lavoro, come già indicato nella comunicazione interna del
23.10.24 prot. n.7628/2024, e nella Comunicazione del 29/03/2025 prot 3712/2025 del 29/03/2025
ed ad ulteriore promemoria si forniscono nuovamente alle SS.VV. le seguenti informazioni.
Per il personale docente a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche,
si specifica che il diritto alle ferie deve essere esercitato prima della cessazione del rapporto di
lavoro (30 giugno) . Pertanto, il dipendente interessato è invitato a presentare formale istanza di
fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o
anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Si avvisa espressamente che l’assenza di domanda volontaria implica la perdita del diritto alle
ferie stesse e all’indennità sostitutiva (eventuali ferie residue non saranno retribuite).
Il contratto collettivo applicato è quello del comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021 sottoscritto
il 18/01/2024 dall’ARAN e dalle OO.SS. FLC-CGIL, CISL FSUR, ANIEF, SNALS CONFSAL e
Fed. GILDA UNAMS.
Personale scolastico