Ultima modifica: 30 Maggio 2020

Comunicazione num 206 – trasmissione nota 8464 del 28 maggio 2020

Comunicazione n.206 del 29/05/2020 Prot. n. 1755/C23 del 29/05/2020

 Ai docenti della scuola primaria e secondaria

 Alle famiglie

 Albo pretorio e sito web

Oggetto: trasmissione nota 8464 del 28 maggio 2020

Si trasmette la Nota ministeriale avente per Oggetto : Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative, che per il primo ciclo fornisce tra le altre cose i seguenti chiarimenti e indicazioni operative: OM 9/2020 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione

“In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame. Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione. In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. Si raccomanda comunque ai dirigenti scolastici di operare una calendarizzazione che non precluda agli alunni delle classi non terminali di continuare nelle attività di didattica a distanza. Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate. In merito allo scrutinio finale di cui all’articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’ordinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l’attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall’ordinanza stessa. Si ritiene opportuno precisare che la griglia di valutazione di cui all’articolo 6 deve essere opportunamente differenziata, in relazione alle diverse disposizioni contenute nell’ordinanza, per i candidati interni e per i candidati privatisti (oltre che per alunni con disabilità e con DSA certificati, per i quali la griglia di valutazione dovrà essere coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato). Nel caso previsto dall’articolo 4 comma 2, i docenti della scuola ospedaliera effettuano anche la valutazione finale, tenuto conto degli elementi valutativi trasmessi dalla scuola di iscrizione.”




Link vai su