Comunicazione num. 146 – tutela della salute nelle scuole
A tutto il personale dell’Istituto comprensivo
· Agli alunni e alle famiglie
· A tutti gli addetti ai vari servizi nella scuola
· A chiunque abbia accesso alla scuola ed alle relative pertinenze
OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE ( Decreto Legge n.104 del 12.09.2013 art. 4) – Divieto di Fumo nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza scolastica.
Si informano tutte le componenti dell’Istituto che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104 , Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca. (G.U. Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto (di fumo) di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.” I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
L’Istituto, impegnato a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, si prefigge di prevenire l’abitudine al fumo, di garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che
faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale antiincendio comprese e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Il divieto è assoluto e pertanto non è possibile individuare nessuna area limitata dove il fumo possa essere tollerato.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto assoluto di fumo, saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente l’infrazione della norma ai genitori .
Si ricorda che, in caso di violazione del divieto, si diventa passibili di sanzione amministrativa pecuniaria (multa) di cui all’art. 7 Legge n.574 / 1975 e successive modificazioni e integrazioni.
La misura della sanzione, attualmente, va da un minimo di € 27,50 fino a un massimo, in caso di recidive, di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
Sono incaricati di vigilare per il rispetto della normativa tutte le referenti di plesso.
Le incaricate saranno coadiuvati nel loro compito dal D.S.
E’ obbligo e dovere di tutti, comunque, far rispettare la normativa vigente e segnalare alle figure sopra menzionate e al Dirigente Scolastica eventuali comportamenti che violino le disposizioni.
La presente comunicazione deve essere letta alla classe della scuola secondaria dal docente che la riceve Sarà inoltre pubblicata sul sito web dell’Istituto http://icvicopisanoalpi.edu.it/